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Art.122/TitoloV

Maria Cristina Rizzo

Art. 122 testo vigente:
1° comma: Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.

2° comma: Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

3° comma: Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

4° comma: I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

5° comma: Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 122 testo modificato:
1° comma: Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.
La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali  per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. MODIFICATO

2° comma: Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. MODIFICATO

3° comma: Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. IDENTICO

4° comma: I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. IDENTICO

5° comma: Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. IDENTICO

Commento: l’articolo è stato modificato con l’aggiunta della previsione che gli emolumenti del Presidente e dei consiglieri regionali saranno previsti da una legge dello Stato e con il limite che non possono essere superiori allo stipendio del sindaco del Comune capoluogo di Regione; e con l’introduzione del principio del riequilibrio di genere dei consigli regionali.
E’ una previsione che sottrae potere alle Regioni che non potranno più prevedere i compensi del presidente e dei consiglieri; introduce poi un tetto agli emolumenti per il presidente ed i consiglieri che non possono superare quelli del sindaco del comune capoluogo di Regione.

Quanto alla previsione del riequilibrio di genere io l’accolgo con un plauso perché noi donne di Puglia abbiamo patito sulla nostra pelle la bocciatura del Consiglio Regionale a guida Vendola (a larghissima maggioranza maschile) di una proposta di legge di iniziativa popolare per la parità di genere per la quale ci eravamo spese in tante nella nostra Regione accanto all’allora assessore regionale ed ora europarlamentare Elena Gentile

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