Maria Cristina Rizzo
Art. 135 testo vigente
1° comma: La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
2° comma: I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
3° comma: I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
4° comma: Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
5° comma: La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ ufficio di giudice.
6° comma: L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
7° comma: Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
8° comma: Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
9° comma: La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Testo riformato:
1° comma: La Corte costituzionale è composta da quindici giudici,dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. MODIFICATO
2° comma: I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. IDENTICO
3° comma: I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. IDENTICO
4° comma: Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. IDENTICO
5° comma: La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ ufficio di giudice. IDENTICO
6° comma: L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. IDENTICO
7° comma: Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. MODIFICATO
8° comma: Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. IDENTICO
9° comma: La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. IDENTICO
Commento: su 9 commi ne sono stati modificati due. Sono modifiche in verità relative. Nel primo comma viene previsto che i cinque giudici della Corte Costituzionale la cui nomina secondo la costituzione vigente è di competenza del Parlamento in seduta comune (ossia Camera e Senato insieme), con la riforma verrebbero nominati tre dalla Camera e due dal Senato.
Questa è una delle materie importanti sulle quali il Senato conserva la sua competenza.
Il 7° comma è stato modificato con riferimento al requisito della eleggibilità. Nei giudizi d’accusa al Presidente della Repubblica, per i quali è competente la Corte Costituzionale è previsto che ai giudici ordinari della Corte si affianchino anche 16 cittadini il cui requisito richiesto dalla Costituzione vigente è l’eleggibilità a senatore; con la riforma il requisito è l’eleggibilità a deputato.
Nulla di particolarmente rilevante quindi, in questo articolo, ma solo un adeguamento della norma al nuovo assetto costituzionale.
Gli articoli 136 e 137 che chiudono questa prima parte del titolo VI non sono stati modificati.