Maria Cristina Rizzo
Testo vigente: “Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.”
Testo modificato: “Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
l regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.”
E’ un articolo che riguarda l’organizzazione delle due Camere. Rispetto al precedente, è stato aggiunto il secondo comma con il quale si stabilisce che il regolamento che disciplina il funzionamento del Senato dovrà prevedere in quali casi non sarà possibile o sarà possibile con limitazioni essere, ad esempio, sindaco e Presidente del Senato contemporaneamente.