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Art. 79

Maria Cristina Rizzo

Art. 79 testo vigente:
1° comma:L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

2° comma: La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

3° comma: In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Testo riformato:
1° comma: L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
MODIFICATO

2° comma: La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. IDENTICO

3° comma: In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. IDENTICO

Commento: E’ un articolo modificato solo nel primo comma poiché mentre oggi la decisione sulla concessione dell’amnistia ed indulto è della Camera dei Deputati e del Senato, con la riforma sarà solo della Camera dei Deputati.
Questa è una delle materie per le quali il nuovo Senato non ha più competenza.

Per questo articolo per me è SI

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