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Art. 58

Maria Cristina Rizzo

Art. 58 vigente: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.”

La riforma prevede l’abrogazione dell’art. 58.
Un’abrogazione necessaria perché il Senato è disciplinato dall’art. 57.

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