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Art. 83

Maria Cristina Rizzo

Gli articoli dal n. 83 al n. 91 disciplinano il Presidente della Repubblica. Di questi 4 articoli sono rimasti identici. Tutti gli altri hanno subito modifiche.

Cominciamo dall’art. 83 testo vigente:
1° comma: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2° comma: All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

3° comma: L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea.  Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Testo riformato:
1° comma: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. IDENTICO

2° comma: L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea.  Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. MODIFICATO

Commento
Sottolineo una cosa ovvia: Il Presidente della Repubblica non è eletto dal popolo ma dal Parlamento.
Lo dico perché dalle tante discussioni su fb ho la sensazione che molti abbiano dimenticato che siamo una Repubblica Parlamentare e non presidenziale e che questa scelta l’hanno fatta i nostri Padri e Madri costituenti.

Nell’articolo riformato scompare il secondo comma.  Ed è giusto perché con la riforma costituzionale le Regioni hanno già i loro rappresentanti in Senato.

Mi lascia perplessa invece la previsione dei nuovi quorum. Sappiamo bene che non sempre il Parlamento trova sin da subito l’accordo per l’elezione del Presidente della Repubblica e che quindi i parlamentari possono votare più volte prima che il Presidente venga eletto. Un po’ come le fumate nere per l’elezione del Papa.
I quorum richiesti, rispetto al testo vigente, sono più alti sino al sesto scrutinio ma poi, sempre rispetto al testo vigente, si abbassano a partire dal settimo scrutinio.
E’ come se, tra le righe, i nuovi legislatori costituenti abbiano voluto dire: “Cari parlamentari, è giusto ed opportuno che l’elezione del Presidente della Repubblica avvenga con una larga convergenza (per i primi tre scrutini la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea, come nel testo vigente; per il 4°, 5° e 6° scrutinio i 3/5 dell’assemblea; quindi un quorum più alto rispetto al testo vigente) ma se doveste continuare a non trovare un’intesa dal settimo scrutinio il Presidente sarà eletto dalla maggioranza dei 3/5 dei votanti (quindi un quorum che può abbassarsi sensibilmente rispetto a quello previsto sinora che richiede dal 4° scrutinio in poi la maggioranza assoluta).”

E’ quasi un monito a fare presto e a mettersi d’accordo.
Ma questa è una mia personalissima interpretazione.

Rimando alla fine dello studio degli articoli che riguardano il Presidente della Repubblica la mia valutazione finale

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