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Art. 77

Maria Cristina Rizzo

Art. 77 testo vigente:
1° comma: Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

2° comma: Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

3° I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Testo riformato:
1° comma: Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. MODIFICATO MA SOSTANZIALMENTE IDENTICO

2° comma: quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati anche quando la
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. MODIFICATO

3° comma: I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. MODIFICATO

4° comma: l Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la
Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. AGGIUNTO

5° comma: I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
AGGIUNTO

6° comma: L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di
modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
AGGIUNTO

7° comma: Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.
AGGIUNTO

Commento: E’ un articolo che disciplina ancor più dettagliatamente il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo ,ponendo dei limiti ancor più stringenti nei confronti del Governo. Dobbiamo ricordare infatti che il ricorso ai decreti legge è considerato dalla Costituzione una misura straordinaria ma nella realtà tutti i Governi sinora ne hanno fatto abuso, sostituendosi al Parlamento spesso troppo lento nel legiferare.
Questo articolo dovrebbe ristabilire l’equilibrio.
Nel dettaglio:
Al secondo comma viene previsto che il decreto legge deve essere presentato alla Camera dei deputati perché sia convertito in legge. Prima poteva essere presentato anche al Senato.

Al comma 3° è previsto (lo avevamo visto nei giorni scorsi) che nei casi il cui il Presidente della Repubblica prima di promulgare una legge di conversione di un decreto legge ne richieda una revisione, il termine di validità del decreto legge, fissato in 60 giorni, viene elevato a 90 giorni.

Il 4° comma aggiunto è un articolo poco comprensibile; un po’ meno per gli addetti ai lavori, abituati come siamo a confrontarci ogni giorno con leggi non sempre di facile lettura.
In sostanza esclude determinate materie dalla decretazione d’urgenza, limitando il potere del Governo.

Il 5° comma aggiunto l’ho letto più volte per capirne il senso.  Credo che sostanzialmente voglia dire che si può fare ricorso al decreto legge solo per casi specifici e ben definiti.
Ma è scritto proprio male. O forse sono io che non so leggerlo.

Il 6° comma disciplina i tempi che il Senato deve rispettare nell’esercizio del suo potere legislativo nel caso dei decreti legge per garantire il rispetto del termine dei sessanta/novanta giorni dalla pubblicazione. Ma anche questo articolo è scritto decisamente molto male.

Il 7° comma prevede che in sede di esame di un decreto legge per la conversione non possono essere approvate altre disposizioni.
Sembra un’affermazione superflua invece è spesso accaduto che, all’ultimo momento viene inserita una norma che nulla c’entra con l’argomento specifico del decreto legge.
Se non ricordo male sull’argomento si è anche espressa la Corte Costituzionale che ha stigmatizzato queste pessime abitudini.
Il divieto costituzionale dovrebbe garantire che questo non accada più.

Mi scuso se stasera non sono stata molto chiara e se non valuto ancora questo articolo ma non riesco a concentrarmi perché le notizie del TG sul nuovo terremoto mi hanno tolto la pace.

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