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Art. 80

Maria Cristina Rizzo

Art. 80 testo vigente:Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Testo riformato:
La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

Commento: l’articolo disciplina i rapporti dell’Italia con gli altri Paesi.
Per effetto della riduzione delle materie sulle quali il nuovo Senato è chiamato a legiferare la competenza è riservata alla Camera dei Deputati.
Però le leggi che riguardano la nostra presenza in Europa rimangono di competenza di Camera e Senato.
Mi sembra una scelta oculata, poiché si tratta di una materia di primaria e fondamentale importanza e ritengo sia giusto che anche il nuovo Senato conservi la competenza.
Questo significa, in buona sostanza, che se non c’è l’approvazione di Camera e Senato la legge non può entrare in vigore.

A questo articolo dico SI ma è un SI condizionato perché sarà SI pieno se mi convincerò che mi va bene il superamento del bicameralismo perfetto. Altrimenti sarà NO.

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