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Art. 60, Art. 61, Art. 62

Maria Cristina Rizzo

 Art. 60
Il testo vigente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.”

Il testo modificato: “La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.”

Art. 61
Il testo vigente: “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dal- le elezioni.Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.”

Il testo modificato: “L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.”

Art. 62
Il testo vigente: “Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.”

Il testo modificato: “Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti”

Ho cumulato l’esame di questi tre articoli, ed avrei potuto farlo per gli altri che seguono, perché sono stati modificati semplicemente per eliminare i riferimenti al Senato.

Esame semplice, stasera.

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