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Art. 74

Maria Cristina Rizzo 
Art. 74 testo vigente:
1° comma: Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
2° comma: Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Testo riformato
1° comma: Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. IDENTICO
2° comma: Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. AGGIUNTO
3° comma (ex 2° comma) Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata SOSTANZIALMENTE IDENTICO

Commento: Con la Costituzione vigente una legge per poter entrare in vigore richiede la doppia approvazione di Camera e Senato. I ritardi di cui tanto si parla sono spesso dovuti al fatto che se, ad esempio, la legge è approvata prima dalla Camera e poi viene trasmessa al Senato ed il Senato apporta delle modifiche, la legge deve ritornare alla Camera perchè approvi le modifiche apportate dal Senato. In buona sostanza sino a quando il testo della legge non trova d’accordo tutti va e viene dai due rami del Parlamento.
La sola approvazione della legge però non basta.
Per entrare in vigore è necessario che il Presidente della Repubblica apponga la sua firma. Il termine tecnico è promulgazione.
Può capitare che al Presidente la legge non piaccia o che ritenga siano necessari ulteriori interventi. Egli può chiedere alle Camere di rivedere la legge. Ma se le Camere l’approvano comunque, senza tener conto delle osservazioni o richieste del Presidente della Repubblica, il Presidente non può rifiutarsi di promulgarla.
Questo è quello che accade oggi.
Ferme restando le prerogative del Capo dello Stato, la riforma ha aggiunto il secondo comma con il quale, in caso di rinvio presidenziale di una legge di conversione di un decreti-legge il termine per la conversione viene esteso da 60 a 90 giorni.
Un breve cenno ai decreti legge per meglio comprendere questa ultima norma.
Il governo è espressione del Potere Esecutivo ed in quanto tale non può fare le leggi che sono di competenza del Potere Legislativo (Parlamento e quindi Camera e Senato).
Tuttavia la Costituzione (lo vedremo nei prossimi giorni) prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare decreti aventi forza di legge.
Quando riceve questa delega i provvedimenti che emana il Governo si chiamano Decreti Delegati o Decreti Legislativi (D. Lgs. l’abbreviazione) Ne sentiamo parlare spesso.
Ma non solo.
In casi “straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”. Così dice la Costituzione.
Gli atti urgenti che il Governo può emanare si chiamano Decreti Legge ed hanno un’efficacia limitata di soli 60 giorni. Entro il termine di 60 giorni il Parlamento deve convertire in legge il decreto legge altrimenti lo stesso decreto cessa di produrre effetti.
Tornando al comma aggiunto, se il Presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione su una legge di conversione di un decreto legge (che, ricordiamo, ha di regola un’efficacia limitata di soli 60 giorni) il termine di sessanta giorni è stato elevato a novanta.
Giustamente, dico io, perché questo termine più lungo consente che il decreto legge non cessi di produrre effetti nelle more del riesame richiesto dal Presidente della Repubblica.

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