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dall’art. 92 all’art. 96

Maria Cristina Rizzo

Si inizia l’esame della riforma relativa al Governo.
Gli articoli che la Costituzione dedica sono 5, dall’art. 92 all’art. 96.
La riforma costituzionale ne modifica 2.

Siccome non sono tanti credo che sia meglio leggerli tutti per avere un quadro d’insieme.

Art. 92: Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. IDENTICO

Art. 93: Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. IDENTICO

Art. 94 testo vigente
1° comma: Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
2° comma: Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
3° comma: Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
4° comma: Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
5° comma: La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 94 testo riformato
1° comma: Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. MODIFICATO
2° comma:  fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. MODIFICATO
3° comma: Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. MODIFICATO
4° comma: Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. MODIFICATO
5° comma: La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. MODIFICATO

Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l’attività  dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
IDENTICO

Art. 96 testo vigente:
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 96 testo riformato:
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. MODIFICATO

Commento: i due articoli che sono stati riformati sono una conseguenza delle diverse attribuzioni del Senato.
Il Governo quindi riceve la fiducia solo dalla Camera dei Deputati e se i membri del Governo debbono essere sottoposti a procedimento penale l’autorizzazione a procedere la concede la Camera dei Deputati e non più il Senato della Repubblica.
Mi aspettavo di trovare maggiori poteri al Presidente del Consiglio perché così si dice dal fronte del NO. Ma non ve ne sono. Almeno non in questa riforma.
A questa parte della riforma dico SI

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