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Art. 88

Maria Cristina Rizzo

Art. 88 testo vigente:

1° comma: Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

2° comma: Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Testo riformato:
1° comma: Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. MODIFICATO

2° comma: Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. IDENTICO

Commento: Anche questo articolo è stato modificato in conseguenza della nuova configurazione del Senato.

Gli ultimi tre articoli relativi al Presidente della Repubblica (89-90-91) sono rimasti identici.

Commento: avevo rinviato il commento su tutti gli articoli che riguardano il Presidente della Repubblica alla fine dell’esame.
La figura del Presidente della Repubblica non è toccata. Sono cambiati un po’ i quorum, come ho commentato in precedenza ma non vi è alcun stravolgimento. Gli altri articoli sono stati solo adeguati al nuovo Senato.
A questa parte della riforma posso dire già SI

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